Approvato il Nuovo Regolamento sulle attività extralberghiere
Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è stato approvato il nuovo regolamento per le strutture extralberghiere che nell’intenzione del legislatore chiarifica e semplifica il vecchio regolamento del 2008 ora abrogato.
Nuove tipologie, meno burocrazia, più sicurezza, controlli e lotta all’abusivismo
L’obiettivo del nuovo regolamento è rendere tutto più efficiente con regole più vicine alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e del mercato. Oltre a semplificare le norme e renderle più facili, comprensibili e applicabili, la Regione intende migliorare la qualità dell’offerta turistica e contrastare l’abusivismo. Altro obiettivo della Regione è quello di garantire la sicurezza, anche in considerazione di grandi eventi, come l’imminente Giubileo della Misericordia.
Cosa Cambia
Prima novità che troviamo (art. 3), è il fatto che il Comune può imporre dei periodi di chiusura obbligatoria in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive" per le attività svolte in forma non imprenditoriale di B&B e Affittacamere. Questo vuol dire che il Comune ha facoltà di calmierare l'attività non imprenditoriale, e può farlo in qualunque momento dell'anno a sua discrezione, ma i periodi di interruzione imposti dal comune non possono essere superiori a due.
Il nuovo regolamento introduce la possibilità per i B&B “Bed & Breakfast” di diventare “imprese” ed essere gestiti quindi in maniera imprenditoriale.
Tra le novità c’è anche quella sugli “Affittacamere”, che potranno chiamarsi anche “Guest House”, un modo per acquisire migliore riconoscibilità nel linguaggio internazionale e maggiore visibilità in termini di marketing. L'attività si può svolgere in un massimo di sei camere (oltre diventa albergo vero e proprio); non vi sono fermi obbligatori né limitazioni al numero massimo di ospiti, e si possono offrire anche servizi complementari come la colazione.
Ostelli per la gioventù (art. 5)
Gestibili in forma non imprenditoriale solo da enti no profit o cooperative sociali; l'attività prevede che l'immobile abbia destinazione d'uso turistica di alloggio collettivo, dunque ha un diverso carico urbanistico rispetto al residenziale (e dunque prevede un cambio d'uso in immobili a destinazione diversa). Non sembrano imposte limitazioni alla capacità ricettiva.
Questa sarà l'unica attività non imprenditoriale che potrà operare 365 giorni l'anno e le eventuali chiusure obbligatorie imposte dal comune in base all'art. 3 non li riguarderà. La versione imprenditoriale degli ostelli è definita Hostel (art. 6), che prevede sempre la destinazione urbanistica specifica, ma con il vincolo che il solo Comune di Roma potrà definire delle zone in cui si potranno aprire nuove attività di questo tipo.
Case e appartamenti per vacanze (art. 7)
Hanno il vincolo che non vi può risiedere né essere domiciliato nessuno, e non possono essere riservati vani al proprietario o ad altri usi durante i periodi di soggiorno dei turisti.
Se gestiti in forma non imprenditoriale possono ricomprendere al massimo due appartamenti situati nel medesimo comune. Qui il nuovo regolamento corregge un palese errore di quello vecchio e ora è possibile gestire in maniera imprenditoriale anche solamente uno o due appartamenti, mentre per tre o più appartamenti rimane obbligatoria la forma imprenditoriale.
Se gestito in forma non imprenditoriale, è obbligato a rispettare un fermo amministrativo di 100 giorni l'anno. Non c'è comunque limite alla capacità ricettiva, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche.
Bed and breakfast (art. 9)
Da un punto di vista operativo sono introdotti i seguenti limiti: non può operare per più di 90 giorni continuativi; è vincolato ad un periodo di inattività obbligatoria di 120 o 90 giorni in un anno anche non continuativi, a seconda che sia o meno nell'area metropolitana di Roma (che coincide con la Provincia di Roma).
Sempre se in forma non imprenditoriale, la capacità ricettiva è limitata ad un massimo di tre camere e di complessivi sei posti letto. Se svolto in forma imprenditoriale, possibilità aggiunta dal nuovo regolamento, il limite alla capacità ricettiva sale a quattro camere e complessivi otto posti letto e non c'è il periodo obbligatorio di inattività (ma rimane il vincolo dei 90 giorni massimi continuativi).
Il soggetto titolare, sia in forma imprenditoriale sia no, deve avere la residenza nello stesso immobile in cui si svolge l'attività ed almeno una camera da letto deve essere riservata al titolare.
Le case e appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast sono obbligati ad un fermo amministrativo di un certo numero di giorni annui, anche non continuativi. Se il comune dovesse imporre periodi di chiusura obbligatoria in base all'art. 3, quei periodi varranno nel conteggio dei giorni obbligatori di inattività. Da ciò se ne dedurrebbe che il Comune non potrà in nessun caso imporre periodi di chiusura forzata decisi dall'amministrazione superiori appunto a 100 giorni complessivi (anche non continuativi, ma comunque accorpati al massimo in due periodi all'anno).
Le nuove tipologie delle strutture ricettive
L’albergo diffuso
Una nuova tipologia ricettiva che la Regione introduce con il regolamento. Si tratta di strutture rivolte ai turisti attratti dal turismo sostenibile e interessati a soggiornare in centri e nuclei storici, centri minori e borghi, di dimensioni contenute e con propria identità, situati in contesti paesaggistici e ambientali, eventualmente in aree protette o in prossimità di itinerari culturali, religiosi, naturalistici, enogastronomici e per la valorizzazione dell’artigianato tipico e delle tradizioni locali. Gli Alberghi diffusi possono fornire alloggio in camere o appartamenti arredati che possono trovarsi anche in edifici separati ma che si trovino a una distanza non superiore a 300 metri dall’edificio principale con i servizi comuni.
Una bella occasione di sviluppo e di rivitalizzazione dei centri storici e del patrimonio edilizio.
Vengono introdotte anche nuove tipologie ricettive: le “Country House o Residenze di campagna”, gli “Hostel” e il “Rifugio Escursionistico”, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all’aria aperta e vicino alla natura.
Cosa succede alle attività già esistenti?
Le norme si applicano, come specifica l'art. 18, anche alle strutture già esistenti ed autorizzate con il regolamento precedente. Le attività pur legittimamente avviate con il vecchio regolamento che non dovessero rispettare le norme vigenti saranno obbligate ad adeguarsi presentando una nuova SCIA entro il 31 dicembre 2015. Da ciò sembra dedursi che chi ha una struttura non imprenditoriale già avviata che rispetta le stesse norme del nuovo regolamento (in effetti per molte attività, soprattutto B&B e case vacanze, i requisiti non sono cambiati gran ché) in pratica dovrà adeguarsi soltanto comunicando i periodi di inattività forzata.
Contrasto all’abusivismo
Per combattere l’abusivismo e salvaguardare chi invece rispetta la legge la regione ha istituito un controllo informatico con software in grado di confrontare in automatico i dati della banca dati dei Comuni sulle Licenze di Esercizio rilasciate con le offerte presenti nei maggiori portali on line.