Semplificazioni in materia di fonti rinnovabili : Legge 17 del 27 Aprile 2022
Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaico sugli edifici
SEMPLIFICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI
Il Decreto Legge 17/2022, per fronteggiare la sfida della transizione energetica, prevede che tutti gli impianti , anche quelli in zona vincolata (v. installazione integrata) non necessitano di atti d'assenzo o richieste di permessi di autorizzazione paesaggistica.
Il recente Decreto Energia, convertito in Legge n.17 del 27 aprile 2022 prevede che, l'installazione di impianti per fonti rinnovabili, non sia subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ed è considerata intervento di manutenzione ordinaria. Dunque l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici è sempre permessa in ogni forma (Art. 9 L. 27 Aprile 2022).
Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili vincolati, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza di tali vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici.
In ogni caso, in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e paesaggistici (“immobili di pregio e nuclei storici”), la realizzazione di di questi impianti in edilizia libera, è sempre consentita purchè l’installazione ( fotovoltaici per es.) avvenga mediante pannelli integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
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