Cambio d'uso con Piano Casa Regione Lazio
Con il piano casa si può cambiare d'uso a residenziale da magazzino o negozio
La legge detta "Piano Casa" con l'art. 3 ter permette il cambio d'uso da non residenziale a residenziale
L.R. 13 agosto 2011 n. 10 art. 3 ter Regione Lazio
L'articolo di legge motiva la possibilità del cambio d'uso al fine di reperire alloggi a canone calmierato, tale vincolo è obbligatorio per edifici maggiori di 500 mq. Per i cambi d'uso che coinvolgono edifici con superficie minore di 500 mq è possibile, tramite la corresponsione di un importo pari al 20% del valore catastale post-operam, non essere obbligati alla locazione a canone calmierato.
Quindi se sono proprietario di un magazzino o un garage di 100 mq con adeguata altezza interna posso richiedere il cambio d'uso dell'unità se il progetto è conforme al regolamento edilizio ed è garantita la superficie finestrata per ogni camera abitabile pagando gli oneri di urbanizzazione più il 20% del nuovo valore catastale; se il nostro nuovo appartamento sarà un A2 con rendita catastale di 600€ allora l'importo da corrispondere sarà 600€ x 105 x 20% = circa 12.000 €
L'importo da pagare è cospicuo, però il valore che può acquistare un locale ora destinato a magazzino, ad attività artigianale o a garage con l'applicazione di questa norma è sicuramente notevole in confronto agli oneri richiesti.
La situazione è diversa per chi vuole cambiare d'uso ad edifici con superficie maggiore di 500 mq, per questi immobili la legge prevede di destinare obbligatoriamente una quota (variabile tra il 30 al 45%) degli alloggi alla locazione a canone calmierato per un periodo minimo di 15 anni, il canone calmierato a Roma non può superare i 5€/mq. Quindi un appartamento di 50 mq è locabile al massimo a 250€ al mese.
Esempi di applicazione dell'articolo 3ter:
- cambio d'uso ad abitazione di negozi(C1) fronte strada
- cambio d'uso di locali artigianali, capannoni dismessi fino a 15.000 mq
- cambio d'uso di magazzini annessi ai condomini o autonomi
- cambio d'uso di garage fuori terra
Limitazioni: l'articolo 3ter non è applicabile in zona agricola, in zone industriali maggiori di 10 ettari o nei Piani di Insediamenti Produttivi.