Il DL 90/2013 determina le sanzioni a cui in cui si incorre se non si rispettata la normativa sulla prestazione energetica (APE).
Sanzioni per il Professionista
Il Professionista Qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza Il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un Attestato di Prestazione Energetica degli edifici senza Il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una Sanzione Amministrativa non inferiore a € 700 e non superiore a 4.200 € . L'ente locale e la Regione applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze individuali, daranno comunicazione ai rispettivi Ordini o Collegi Professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato.
Sanzioni per i proprietari, locatari e le agenzie
- In caso di vendita senza attestato di prestazione energetica (APE), il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
- In caso di affitto senza attestato di prestazione energetica (APE), il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
- In caso di annuncio di un immobile da vendere od affittare pubblicato senza i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro
Per le locazioni non e più obbligatoria l'allegazione al contratto ma va citata la classe energetica in un apposito articolo.